IL SINDACO,
Visto Il primo comma, dell’art. 5 bis, della legge 8 marzo 1989, n° 95, introdotto dall’art. 6 della legge 21 marzo 1990. 0. 53
INVITA
gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali, a farne apposita domanda.
REQUISITI (art. 1, legge n° 95/1989)
L’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti;
- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
INCOMPATIBILITA‘ (artt. 38 T.U. 361/1957 e 23 T.U. n. 570/1960)
Sono esclusi dalla funzione in oggetto:
- I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti a Forze armate in servizio; - I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- I funzionari medici dell’ U.S.L., incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi, bisognosi
dell’accompanatore.
DOMANDA
La domanda, redatta in carta libera sull’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio elettorale e/o scaricabile qui in allegato, deve essere presentata, entro il mese di Novembre p.v., all’ufficio protocollo di questo comune.
NOMINA
l’immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avverrà a titolo di surrogazione di scrutatori impediti, e previo sorteggio fra tutti gli iscritti a domanda, nell’Albo in oggetto.