Nuove misure di contenimento del contagio da Covid 19

Con Dpcm del 03 dicembre 2020, sono state introdotte nuove misure urgenti di contenimento del contagio da Covid 19, valide dal 04 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.

  • Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi chiusi, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi da tale obbligo: i soggetti che svolgono attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione di vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt;
  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato nel resto della giornata spostarsi solo per motivi di lavoro, di studio, di salute, di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • I soggetti con febbre superiore a 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nel rispetto del divieto di assembramento e del mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt;
  • E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt;
  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di sport individuali e di squadra, ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale. Gli stessi, così come le sedute di allenamento, dovranno svolgersi a porte chiuse;
  • Sospese palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • Sospese le attività di sport da contatto;
  • Sospesa l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico amatoriale;
  • Consentite le manifestazioni pubbliche solo in forma statica;
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • Sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Vietate le feste in luoghi chiusi o all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose o civili. E’ fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi in abitazioni private, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • Sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
  • Sospese mostre e i servizi di apertura al pubblico di tutti i luoghi della cultura;
  • Consentito l’accesso di parenti e visitatori a RSA o altri centri, solo nei casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
  • Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili di didattica nella misura del 100%, dal 7 gennaio 2021 deve essere garantita per il 75% della popolazione studentesca la didattica in presenza;
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di 1 mt, che gli ingressi avvengano in maniera dilazionata e che venga impedito di sostare all’interno del locale più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00;
  • Obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • Consentite le attività di ristorazione dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Consentita l’attività di consegna a domicilio e fino alle ore 22.00 di asporto. Dalle ore 18.00 è fatto divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CON ELEVATA GRAVITA’ E CON LIVELLO DI RISCHIO ALTO (ZONE ARANCIONI)

  • Vietato ogni spostamento dal territorio individuato con decreto del Ministero della Salute, salvo per comprovate esigenze lavorative, di salute, di necessità o per svolgere didattica in presenza oppure per fare rientro presso la propria residenza o domicilio;
  • Vietato ogni spostamento dal proprio comune di residenza, se non per motivi di lavoro, di necessità, di salute, di studio, di necessità o per svolgere o usufruire di servizi non sospesi o non disponibili in tale comune;
  • Sospese le attività di ristorazione. Consentita la consegna a domicilio o di asporto fino alle ore 22.00.

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CON MASSIMO GRADO DI GRAVITA’ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO (ZONE ROSSE)

  • Vietato ogni spostamento dal territorio individuato e all’interno dello stesso con decreto del Ministero della Salute, salvo per comprovate esigenze lavorative, di salute, di necessità o per svolgere didattica in presenza oppure per fare rientro presso la propria residenza o domicilio;
  • Sospese le attività di commercio al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come da allegato 23 al Dpcm, fermo restando la chiusura delle attività di vendita di beni di prima necessità nei giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali;
  • Sospese le attività di ristorazione. Consentita la consegna a domicilio o di asporto fino alle ore 22.00.
  • Sospese le attività sportive all’aperto svolte nei centri sportivi;
  • Consentito svolgere attività motoria in maniera individuale nei pressi della propria abitazione;
  • Sospese le attività didattiche in presenza per gli anni secondi e terzi della scuola secondaria di primo grado, per cui devono adottarsi modalità di didattica a distanza;
  • Sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del Dpcm.

MISURE STRAORDINARIE PER I GIORNI DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE

  • Vietati gli spostamenti, se non per motivi di lavoro, necessità e salute, dalle ore 22.00 del 31.12.2020 alle ore 07.00 del 01.01.2021;
  • Fino al 6 gennaio 2021 l’orario di apertura degli esercizi commerciali è esteso fino alle ore 21.00;
  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia dai Paesi dell’elenco C dell’allegato 20 (Stati Membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco) del DPCM del 03.12.2020, è obbligato al rispetto dell’isolamento di 14 giorni. Ad esclusione del predetto arco temporale e per tutti gli altri Pesi esteri rimangono in vigore le limitazioni già in vigore e confermate nel DPCM del 03.12.2020.

Qui di seguito trovate i link ufficiali al DPCM e ai relativi documenti

DPCM del 03.12.2020

Allegati al DPCM del 03.12.2020