Il Sindaco avvisa gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali, fatti salvi i divieti per le aree protette:
- La bruciatura delle stoppie potrà effettuarsi in questo Comune a partire dal giorno 15 del mese di settembre c.a., dovrà in ogni caso essere effettuata di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.
- Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Carabinieri Forestali dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.
- Il proprietario o conduttore del fondo nel quale siano presenti stoppie, dovrà, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti, ridotta a metri cinque se trattasi di terreni con superficie inferiore ad un ettaro e/o se nel caso di superfici contigue con altre, condotte da soggetti diversi pure obbligati alla realizzazione della precesa. La larghezza della citata precesa deve essere compresa fra i dodici e quindici metri, qualunque sia la estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni a coltura agraria abbandonati o adiacenti a strade o ferrovie.
A carico dei trasgressori, fatta salva la normativa penale prevista in materia, per le violazioni di cui alla presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni pecuniarie già previste dall’art.12 della Legge Regionale del 22 Febbraio 2005, n.13.