Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e Ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata sono state disposte le nuove misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, valide fino al 3 aprile 2020.
Nello specifico si stabilisce quanto segue:
• Tutti i soggetti che rientrano a far data dall’8 marzo 2020 nel Comune di Tito, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, o che, a partire dal 14° giorno antecedente la data dell’8 marzo 2020 abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nei Paesi a rischio epidemologico identificati dall’Oms, dovranno comunicare tale circostanza al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, oppure al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta:
Dott. Caronna 0971.794054
Dott Conte 0971.794836
Dott. Scavone 0971.794611
Dott.ssa Petrone 0971.798762
Dott. Iannuzzi 0971.798562
Dott. La Torre 0971.798562
Dott. Adinolfi 347.3023280
Dott. Cancro 333.1864691
Ufficio di igiene e sanità pubblica 0971.794682
Asp Basilicata – Dipartimento prevenzione della salute umana 0971.425227- 425222- 425224
Dopo averlo comunicato al proprio medico è necessario autocensirsi compilando il modello e inviandolo via email a autocensimento@comune.tito.pz.it oppure contattando la Polizia Locale al nr 0971/796236.
I soggetti coinvolti dovranno osservare la permanenza domiciliare mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni.
• Sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi di pubblica utilità;
• Sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
• Sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
• Sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
• Ristoranti, bar, piscine e palestre possono restare aperti purchè venga garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione;
• Le attività commerciali dovranno garantire misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
• Sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
• Si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
• È raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Il mancato rispetto degli obblighi del DPCM è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.