Registro per la cremazione

Ai sensi della L.R. 14/2009, presso l’Ufficio Anagrafe, è stato istituito il Registro della cremazione, in cui sono annotate le modalità con cui il richiedente manifesta la propria volontà ad essere cremato.

Il richiedente può consegnare all’Ufficio preposto l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’art. 602 del Codice Civile.

L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  • disposizione testamentaria del defunto;
  • iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
  • in mancanza della disposizione testamentaria o della espressa volontà del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74,75,76,77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza;
  • la volontà manifestata dai legali rappresentanti o per i minori e per le persone interdette.

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