Iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio elettorale

IL SINDACO, visto il settimo comma, dell’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n° 53,

INVITA gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di Presidente di Seggio elettorale, a presentare domanda entro il mese di Ottobre c.a.

Requisiti
La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti;
  • non aver superato il settantesimo anno di età;
  • di essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma scuola media superiore/laurea)

Incompatibilità (artt. 38 T.U. 361/1957 e 23 T.U. n. 570/1960)
Sono esclusi dalla funzione in oggetto:

  • i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  •  gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  • i funzionari medici dell’ U.S.L., incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi, bisognosi dell’accompagnatore.

Domanda
Nella domanda, redatta in carta libera sull’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio elettorale e/o scaricabile in allegato a questa pagina, dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità, la residenza, il titolo di studio posseduto, la professione, l’arte o mestiere esercitati.

Nomina
L’immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avviene con decreto del Presidente della competente Corte d’Appello.