
Il sindaco rende noto che in esecuzione delle disposizioni contenute nell’art 21 della succitata legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all’aggiornamento degli albi del Giudici Popolari e che:
- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n.287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice,non più tardi del mese di luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
- I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici Popolari di Corte d’Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello. - Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare (art.12):
a) i magistrati ed in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività dii servizio;
c) i ministri in qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione.
Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda (in allegato) rivolgersi all’Ufficio Elettorale nell’orario di apertura al pubblico.