Con il Dpcm del 22 marzo 2020 sono state introdotte nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, valide fino al 3 aprile 2020.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
– Consentite le sole attività produttive industriali e commerciali previste nell’allegato 1 del DPCM del 22.03.2020;
– Consentite le attività professionali purchè siano attuate tutte le misure possibili per consentire il lavoro agile, siano incentivate le ferie o congedi e si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio;
– Sono consentite le attività di filiera per le attività di cui all’allegato 1 del DPCM del 22.03.2020, i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali;
– Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico- chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
– È consentita l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incendi.
ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Rimangono in vigore le disposizioni previste dal Dpcm dell’11.03.2020 e dalla circolare del Ministero della Sanità del 20.03.2020
– Sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto del 11.03.2020, purchè sia consentito l’accesso contingentato all’interno degli stessi nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt;
– Aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie e le parafarmacie;
– Sospesi ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie. E’ consentita la sola consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie;
– Sospesa la somministrazione bevande e alimenti negli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale;
– Sospesi parrucchieri, barbieri ed estetisti;
– Aperti lavanderie, servizi di pompe funebri e attività connesse;
– Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
– Garantite le attività zootecniche di trasformazione agro-alimentare e agricole;
SPOSTAMENTI DELLE PERSONE
Ai sensi dell’ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020, del Dpcm del 22.03.2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 22.03.2020
– È’ vietato per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative (solo per le attività ancora in essere come da allegato n. 1 del dpcm del 22.03.2020 e dell’11.03.2020), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
– Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
– È’ vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali (solo per le attività ancora in essere come da allegato n. 1 del dpcm del 22.03.2020 e dell’11.03.2020) ovvero per gravi motivi di salute.
La violazione di tale misura comporta l’obbligo per il trasgressore dell’osservanza di isolamento fiduciario pari a 14 giorni, con divieto di contatti sociali, viaggi o spostamenti.
– È vietato allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi di:comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali (solo per le attività ancora in essere come da allegato n. 1 del dpcm del 22.03.2020 e dell’11.03.2020), ivi compreso il transito e il trasporto di merci; situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione, gravi motivi di salute
– È vietato nei giorni festivi e prefestivi e nei giorni immediatamente precedenti e seguenti a spostamenti verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
– È vietato l’ accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici
– È vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. L’attività motoria è consentita solo individualmente nei pressi della propria abitazione
– È sempre necessario munirsi di autocertificazione per gli spostamenti.
Inoltre, si ricorda che:
tutti i soggetti che rientrano nel Comune di Tito fino al 3 aprile, provenienti da qualsiasi regione d’Italia o Paese estero, e vi soggiornino anche temporaneamente, dovranno comunicare tale circostanza al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, oppure al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta:
Dott. Caronna 0971.794054
Dott Conte 0971.794836
Dott. Scavone 0971.794611
Dott.ssa Petrone 0971.798762
Dott. Iannuzzi 0971.798562
Dott. La Torre 0971.798562
Dott. Adinolfi 347.3023280
Dott. Cancro 333.1864691
Dopo averlo comunicato al proprio medico è necessario autocensirsi inviando un’email con i propri dati anagrafici e contatti telefonici a autocensimento@comune.tito.pz.it o contattando la Polizia Locale al numero telefonico 0971.796236.
I soggetti coinvolti dovranno osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni.