Con il D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, sono state introdotte nuove misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19, valide dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020.
- Tutti i soggetti che presentano febbre maggiore di 37,5°C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici sempre nel rispetto del divieto di assembramento e rispettando la distanza interpersonale di 1 mt;
- Sono consentite le attività ludico-ricreative rivolte a bambini e ragazzi nel rispetto delle linee guida emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia (allegato 8 del D.P.C.M.);
- Consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto, nel rispetto della distanza interpersonale di 2 mt;
- Dal 12 giugno, consentiti gli eventi e le competizioni sportive, riconosciute dal Coni, a porte chiuse o all’aperto senza pubblico, nel rispetto delle linee guida emanate;
- Consentita l’attività in palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle linee guida emanate;
- Dal 25 giugno, consentito lo sport di contatto;
- Consentite le manifestazioni pubbliche ma solo in forma statica, nel rispetto delle distanze sociale prescritte e delle altre misure di contenimento;
- Consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, nel rispetto delle linee guida emanate dei settori di riferimento;
- Consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale concerto, cinema e altri spazi anche all’aperto purchè svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 mt. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida di settore (allegato 10 del D.P.C.M.);
- Sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi e all’aperto;
- Sospese discoteche, sale da ballo, all’aperto o al chiuso;
- Consentite le funzioni religiose nel rispetto delle linee guida emanate (allegati 1-7 del D.P.C.M.);
- Consentito l’accesso del pubblico a musei e altri istituti della cultura, nel rispetto delle linee guida emanate;
- Consentite le attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali nel rispetto delle linee guida e dei protocolli emanati (allegato 10 del D.P.C.M.);
- Consentite le attività commerciali al dettaglio e le attività di ristorazione nel rispetto delle linee guida relative al proprio settore di riferimento;
- Consentite le attività inerenti i servizi alla persona;
- È’ fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Tale obbligo non è valido per i bambini di età inferiore ai 6 anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Spostamenti delle persone
Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dovranno comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, al fine di osservare il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni.
Tale misura non è valida per periodi di permanenza sul territorio nazionale non superiori a 120 ore e per tutti gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Fino al 30 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per Stati diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020
Allegati. Linee guida per la riapertura delle attività