L’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza ha pubblicato un’ordinanza relativa alla “Regimentazione delle acque di scolo dei campi e degli accessi lungo le strade provinciali”
Con questo documento, ordina:
- è vietato scaricare le acque provenienti dai campi sulle strade provinciali;
- ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in adiacenza e a monte di strade provinciali aperte al traffico, di procedere agli interventi di manutenzione o ripristino di fossati, scoli, fossette e collettori costituenti il reticolo idraulico secondario minore, mediante rimozione di detriti o materiali, compresa la vegetazione infestante, con ripristino della sezione idraulica originaria, all’adeguamento delle pendenze e alla rimozione di intralci al naturale deflusso delle acque;
- ai medesimi soggetti di cui al precedente punto, di ripristinare i corpi idrici superficiali, come riportati nella cartografia IGM e nelle mappe catastali;
- ai conduttori di seminativi posti in adiacenza e a monte di strade provinciali aperte al traffico, di
realizzare due solchi acquai, l’uno parallelo al ciglio stradale alla distanza di 1,50 metri dalla scarpata o dalla zanella, l’altro, con profondità almeno di un metro, in direzione ortogonale alla massima pendenza del terreno e a 200 metri dal primo solco, nonché vasche o fosse di laminazione prima del conferimento delle acque nei pressi di tombini, ponticelli e fossi; - ai medesimi soggetti di cui al precedente punto, di effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia inerbita di rispetto, nei pressi della strada provinciale, larga almeno 1,5 metri;
- ai titolari di accessi posti a monte delle strade provinciali aperte al traffico con uscita diretta sulle stesse, la sistemazione idraulica dei percorsi d’immissione mediante la realizzazione di canalette trasversali, al fine di evitare l’afflusso di acqua e il trasporto di detriti.
E avverte:
- i trasgressori sono puniti in base al Codice della Strada e alle norme vigenti;
- in caso di danni al demanio stradale causati dall’inottemperanza alla presente Ordinanza, le spese di riparazione e ripristino dei luoghi sono addebitate agli inadempienti, che rispondono altresì anche penalmente in caso di danni a persone o a cose; qualora dall’inadempienza delle suesposte disposizioni derivi pericolo alla pubblica sicurezza e incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza anche a seguito di diffida, si procede all’esecuzione d’ufficio anche senza preavviso, con spese a carico dell’inadempiente.
Gli agenti della Polizia Provinciale e le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricati di far
rispettare la presente Ordinanza, contro la quale è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.285/92 entro sessanta giorni, con le formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R. n.495/92, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dell’art.2 della Legge n.1034/71.
Ai sensi dell’art.3 commi.3, 4 e 5, della Legge n.241/90, si precisa che il Responsabile del Procedimento è
l’Ing. Pasquale Petrelli, al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti o informazioni.
La presente Ordinanza è affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente per trenta giorni, nonché trasmessa ai Comuni e agli altri Organi interessati.