Ordinanza sindacale – Pulizia e manutenzione dei terreni e aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, prevenzione incendi, decoro e salvaguardia dell’igene e salute pubblica

Il Sindaco ordina a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali):

  • di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
  • di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.;
  • di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.

Le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2024, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
I trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
La mancata ottemperanza all’ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l’esecuzione d’ufficio dello stesso con l’addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.
L’applicazione delle predette sanzioni amministrative e l’addebito di tutte spese sostenute dall’Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell’inadempiente.
Gli Agenti del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.