Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall’imposta lorda (“bonus facciate”), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Per avere diritto al bonus facciate, pertanto, è necessario che “gli edifici siano ubicati nelle zone A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”.
Ai sensi della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico DSG N° 00260/2021 del 16/04/2021, allegata, la corrispondenza tra le zone omogenee definite ai sensi del D.M. 1444/68 e le componenti territoriali del vigente Regolamento Urbanistico è la seguente:
ZONA A – Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
- Ambito Urbano TITO
- Zona TAA (Tessuto consolidato di valore Ambientale e Architettonico)
- Zona TSA (Tessuto consolidato di valore Storico e Ambientale)
ZONA B – Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
- Ambito Urbano TITO
- Zona TAA (Tessuto consolidato di valore Ambientale e Architettonico)
- Zona TSA (Tessuto consolidato di valore Storico e Ambientale)
- Zona TC (Tessuto Consolidato di recente formazione)
- Zona TC-CD (Tessuto Consolidato)
- Ambito Urbano TITO Scalo
- Zona TSA- BB (Tessuto Storico Ambientale
- Zona TC – B3 (Tessuto Consolidato)
- Zona TCA- BA (Tessuto Consolidato Piano d’Ambito)
- Zona TM – B4 (Tessuto ai Margini dell’Abitato)