In questa sezione sono contenute tutte le informazioni relative all’ IMU (imposta municipale propria)
Categoria immobile e aliquote 2025 (D.C.C. n. 3/2025)
TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTA |
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI | 0,5 % |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa cat. D10) | 0 % |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (tranne cat. D10) | 1,06 % |
Aree fabbricabili | 1,06 % |
Terreni agricoli | Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n.160 |
Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nella precedente classificazione | 0,96 % |
Esenzioni
- Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004;
- Terreni agricoli a a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate al sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali E1 e E9;
- Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- Immobili concessi in comodato al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Riduzioni
- 25% per abitazioni locate a canone concordato
- 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cul il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. II beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Detrazioni
- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastale A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 200,00 € per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Modalità di pagamento
Il cittadino può usufruire del servizio di calcolo on line dal seguente link: www.amministrazionicomunali.it/imutasi. Con l’uso di tale programma si ottiene la stampa del modello F24 precompilato, col quale si può procedere direttamente al pagamento in banca o alle poste.
Scadenze di versamento
Versamento in 2 rate:
- 1a rata entro 16 giugno
- 2a rata saldo/conguaglio entro 16 dicembre