La Commissione esprime parere:
- alle richieste di proroga di nullaosta non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;
- alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali definibili secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della L.R. n. 28/1991, come modificata dalla L.R. n. 2/1994, ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la eliminazione di prescrizioni contenute nei nullaosta regionali;
- alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’art. 31 della legge n. 457/1978, che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici;
- alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) dell’art. 31 della legge n. 457/1978 di manufatti che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;
- alla apposizione di insegne pubblicitarie;
- alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di monumenti ed edicole funerarie, con esclusione di quelli che rivestono carattere storico-artistico, costruiti da almeno 50 anni, nonchè, agli interventi relativi agli impianti cimiteriali;
- alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3.000 mc, compreso l’interrato e seminterrato;
- alla installazione temporanea per un periodo non superiore ad un anno di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purchè, il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi;
- alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, sere con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo e di conglomerati;
- alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2.000 mc;
- alla realizzazione di infrastrutture a rete purchè, non ricadenti in zone boscate o alvei fluviali, incluse le opere puntuali con volumetrie non superiori a 100 mc, compreso interrato e seminterrato, e altezza fuori terra non superiore a 10 metri, con esclusione di quelle viarie;
- alla riparazione e sistemazione di sedi stradali e delle relative opere d’arte al di fuori dei centri storici;
- alla realizzazione di opere complementari: recinzioni, cancellate, pozzi per riserva di acqua, pavimentazioni di percorsi pedonali e percorsi carrabili non ricadenti nel centro storico, impianti di siepi e sistemazione a verde in giardini costituenti pertinenze di edifici privati preesistenti ovvero di quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), con esclusione degli arredi urbani;
- alle opere abusive soggette a condono edilizio o sanatoria ordinaria, ai sensi della legge n. 47/1985 di cui alle precedenti lettere, con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi commessi dalle amministrazioni comunali.
La Commissione è composta: dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistico, da un architetto, da un ingegnere edile, da un geologo, da un biologo naturalista e da un agronomo.