Coronavirus, nuove misure urgenti di contenimento del contagio

Con Dpcm del 13.10.2020 sono state introdotte nuove misure di contenimento del contagio da Covid 19, valide dal 14.10.2020 al 13.11.2020:

  • Obbligo di mascherina in luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi aperti, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
  • Obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt;
  • I soggetti con febbre maggiore di 37,5°C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • Divieto di assembramento in parchi, ville e giardini pubblici;
  • Consentite le attività ludiche, ricreative ed educative in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
  • Consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali;
  • Consentite le attività sportive di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • Vietato lo sport da contatto avente carattere amatoriale;
  • Consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali prescritte;
  • Consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all’aperto, per un max di 200 persone al chiuso e 1000 spettatori all’aperto;
  • Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto;
  • Consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la partecipazione max di 30 persone;
  • E’ fortemente raccomandato, in abitazioni private, di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di 1 mt, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
  • Le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.