Emergenza Coronavirus, misure di contenimento dal 4 al 17 maggio

Con il Dpcm del 26 aprile 2020 sono state introdotte nuove misure per il contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale, valide dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020.

Attività produttive industriali e commerciali
– Consentite le sole attività produttive industriali e commerciali previste nell’allegato 3 del DPCM del 26.04.2020, nel rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 24.04.2020, di cui all’allegato 6 del DPCM del 26.04.2020;
– Consentite le attività professionali purchè siano attuate tutte le misure possibili per consentire il lavoro agile, siano incentivate le ferie o congedi e si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio;
– Sono consentite le attività di filiera per le attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 10.04.2020, i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali;
– Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico- chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
– È consentita l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incendi.

Attività di commercio al dettaglio
– Sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto del 26.04.2020, purchè sia consentito l’accesso contingentato all’interno degli stessi nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt;
– Aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie e le parafarmacie;
– Sospesi ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie. È consentita l’attività di ristorazione con consegna a domicilio e di asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di 1 mt, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali stessi;
– Sospesa la somministrazione bevande e alimenti negli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale;
– Sospesi parrucchieri, barbieri ed estetisti;
– Aperti lavanderie, servizi di pompe funebri e attività connesse, come da allegato 2 del decreto del 26.04.2020;
– Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
– Garantite le attività zootecniche di trasformazione agro-alimentare e agricole;
-Le attività commerciali la cui attività non risulta sospesa, sono tenute ad assicurare la distanza interpersonale di 1 mt, a garantire ingressi dilazionati e a impedire che nel locale si sosti più del tempo necessario per gli acquisti. Si raccomanda, inoltre, il rispetto delle misure di cui allegato 5 del decreto del 26.04.2020.

Spostamento delle persone
– È vietato per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in una regione diversa da quella in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; in ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione;
– Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, per assolute urgenze o per motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, fermo restando il divieto di assembramento, il rispetto della distanza interpersonale di un metro e l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– Le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i propri contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
– È fortemente raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
– È consentito l’accesso ai parchi, ville comunali e giardini pubblici purchè si rispetti il divieto di assembramento e il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
– È vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;
– Consentite le sole cerimonie funebri, da svolgersi all’aperto, con la partecipazione dei congiunti e fino a un massimo di 15 persone, nel mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt e con l’obbligo di adottare misure di protezione delle vie respiratorie.
– È vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. L’attività sportiva o motoria è consentita solo individualmente o con accompagnatore per minori o per persone non autosufficienti, nel rispetto della distanza interpersonale di 2 mt per l’attività sportiva e 1 mt per quella motoria.
– È obbligatorio usare dispositivi di protezione delle vie aeree in tutti i luoghi aperti al pubblico e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 mt. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Posso essere utilizzate mascherine di comunità, usa e getta o lavabile, anche autoprodotte, in materiali multistrato.

Inoltre, si ricorda che:
tutti i soggetti che rientrano nel Comune di Tito fino al 17 maggio, provenienti da qualsiasi Paese estero (qualora la permanenza sul territorio nazionale superi le 72 ore e solo per comprovate esigenze lavorative), e vi soggiornino anche temporaneamente, dovranno comunicare tale circostanza al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, oppure al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta:
Dott. Caronna 0971.794054
Dott Conte 0971.794836
Dott. Scavone 0971.794611
Dott.ssa Petrone 0971.798762
Dott. Iannuzzi 0971.798562
Dott. La Torre 0971.798562
Dott. Adinolfi 347.3023280
Dott. Cancro 333.1864691

Dopo averlo comunicato al proprio medico è necessario autocensirsi inviando un’email con i propri dati anagrafici e contatti telefonici a autocensimento@comune.tito.pz.it o contattando la Polizia Locale al numero telefonico 0971.796236.
I soggetti coinvolti dovranno osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni.

pdf  Dpcm del 26 aprile 2020 e allegato e allegato