Emergenza Coronavirus, misure su spostamenti e riapertura

Con il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, sono state introdotte nuove misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Spostamenti
• Cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale;
• Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti in regioni diverse se non per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza e motivi di salute. Resta consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
• Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e per l’estero se non per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza e motivi di salute. Resta consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
• Divieto di mobilità dalla propria residenza o abitazione per le persone sottoposte a quarantena;
• Fino al 14 giugno è fatto divieto alle persone con infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5°C di lasciare la propria abitazione e contattare il proprio medico di base;
• È fatta raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
• Vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata;
• Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento e del mantenimento di distanza interpersonale di 1 mt. E’ consentito l’accesso alle aree gioco dei minori accompagnati dai propri genitori, nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Centri estivi
• Dal 15 giugno è consentito l’accesso ai bambini e ai ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, nel rispetto delle misure previste dall’allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Attività sportive
• È consentita l’attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza interpersonale di 2 mt per l’attività sportiva e di 1 mt per ogni altra attività;
• Sospesi gli eventi e le competizioni sportive, in luoghi pubblici o privati;
• Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive, sempre nel rispetto del distanziamento sociale di 1 mt, senza creare assembramenti e a porte chiuse. In ogni caso, vanno svolti nel rispetto delle linee guida emanate dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio;
• L’attività sportiva, per tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI, è consentita all’interno degli impianti e circoli sportivi se svolta all’aperto e tale da consentire detta attività nel rispetto del distanziamento sociale ed evitare il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta precluso l’utilizzo degli spazi comuni quali spogliatoi, docce, palestre e piscine;
• Dal 25 maggio, consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Le stesse devono essere svolte nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt, del divieto di assembramento e delle linee guida di cui all’allegato 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Attività di gioco
• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Spettacoli
• Dal 15 giugno, sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Detti spettacoli devono svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt (max 1000 spettatori per spettacoli all’aperto, max 200 spettatori per spettacoli al chiuso). Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida contenute nell’allegato 9 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Funzioni religiose
• Possono svolgersi funzioni religiose con presenza di persone nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, di cui agli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Musei
• È consentita la riapertura tenendo conto delle dimensioni degli spazi e garantendo ingressi contingentati, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt e del divieto di assembramento. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida contenute nell’allegato 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.

Attività economiche, produttive, sociali e ricettive
• Le attività di commercio al dettaglio (anche al di fuori di negozi, banchi e mercati, commercio al dettaglio ambulante) potranno svolgersi nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt e garantendo ingressi contingentati. Si raccomanda il rispetto dei protocolli di cui agli allegati 10,11 e 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
• Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali;
• Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie) sono consentite nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 10 e 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020. Resta consentita l’attività di consegna a domicilio e di asporto nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt;
• Sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, trattamenti estetici e gli altri servizi o centri per il benessere fisico) nel rispetto degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
• Dal 25 maggio sono consentite le attività ricettive nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt negli spazi comuni e senza alcun assembramento, secondo gli allegati 10 e 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.

Uso di mascherine
• Obbligo sull’intero territorio regionale di usare dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno dei mercati. Tale obbligo non è valido per i bambini al di sotto dei 6 anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva in luogo isolato.

Inoltre, si ricorda che:
tutti i soggetti che rientrano nel Comune di Tito fino al 3 giugno, provenienti da qualsiasi Paese estero o regione d’Italia (qualora la permanenza sul territorio nazionale superi le 72 ore e solo per comprovate esigenze lavorative), e vi soggiornino anche temporaneamente, dovranno comunicare tale circostanza al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, oppure al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta:
Dott. Caronna 0971.794054
Dott Conte 0971.794836
Dott. Scavone 0971.794611
Dott.ssa Petrone 0971.798762
Dott. Iannuzzi 0971.798562
Dott. La Torre 0971.798562
Dott. Adinolfi 347.3023280
Dott. Cancro 333.1864691
Dopo averlo comunicato al proprio medico è necessario autocensirsi inviando un’email con i propri dati anagrafici e contatti telefonici a autocensimento@comune.tito.pz.it o contattando la Polizia Locale al numero telefonico 0971.796236.
I soggetti coinvolti dovranno osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni.
A partire dal 3 giugno 2020 l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni non sarà obbligatorio per tutti coloro che provengono da altre regioni d’Italia e dagli Stati Membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Resta l’obbligo per tutti coloro che provengono da altri Paesi esteri fino al 14 giugno 2020.