Emergenza Coronavirus. Misure introdotte dal decreto dell’11 marzo

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 sono state disposte le nuove misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, valide fino al 25 marzo 2020.

Nello specifico si stabilisce quanto segue:

  • Sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto, purchè sia consentito l’accesso contingentato all’interno degli stessi nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt;
  • Aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie e le parafarmacie;
  • Sospesi ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie. E’ consentita la sola consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie;
  • Aperti gli esercizi di somministrazione bevande e alimenti posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno di stazioni ferroviarie e aeroportuali, purchè sia consentito l’accesso contingentato all’interno degli stessi nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt;
  • Sospesi parrucchieri, barbieri ed estetisti;
  • Aperti lavanderie, servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
  • Garantite le attività zootecniche di trasformazione agro-alimentare e agricole;

Rimangono in vigore, fino al 3 aprile 2020, il divieto di assembramento sia nei luoghi chiusi che all’aperto e tutte le disposizioni in materia di circolazione, consentita solo per esigenze lavorative, di salute e stretta necessità, compilando il modulo di autocertificazione. Il modulo va compilato anche per la circolazione a piedi.

È fortemente raccomandato agli anziani, ai soggetti immunodepressi e a coloro che presentano febbre superiore a 37,5° C rimanere nel proprio domicilio ed evitare contatti sociali.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni in materia sanitaria, ossia: tutti i soggetti che rientrano a far data dall’8 marzo 2020 nel Comune di Tito, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano- Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, o che, a partire dal 14° giorno antecedente la data dell’8.03.2020 abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nei Paesi a rischio epidemologico identificati dall’Oms, dovranno comunicare tale circostanza al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, oppure al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta:

Dott. Caronna 0971.794054
Dott Conte 0971.794836
Dott. Scavone 0971.794611
Dott.ssa Petrone 0971.798762
Dott. Iannuzzi 0971.798487
Dott. La Torre 0971.798487
Dott. Adinolfi 347.3023280
Dott. Cancro 333.1864691
Ufficio di igiene e sanità pubblica 0971.794682
Asp Basilicata – Dipartimento prevenzione della salute umana 0971.425227- 425222- 425224

Dopo averlo comunicato al proprio medico è necessario autocensirsi inviando un’email con i propri dati anagrafici e contatti telefonici a autocensimento@comune.tito.pz.it o contattando la Polizia Locale al numero 0971.796236.

I soggetti coinvolti dovranno osservare la permanenza domiciliare mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni.
Il mancato rispetto degli obblighi del DPCM è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.