Emergenza Coronavirus, nuove misure per il contenimento su tutto il territorio nazionale

Con il Dpcm del 22 marzo 2020 sono state introdotte nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, valide fino al 3 aprile 2020.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
– Consentite le sole attività produttive industriali e commerciali previste nell’allegato 1 del DPCM del 22.03.2020;
– Consentite le attività professionali purchè siano attuate tutte le misure possibili per consentire il lavoro agile, siano incentivate le ferie o congedi e si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio;
– Sono consentite le attività di filiera per le attività di cui all’allegato 1 del DPCM del 22.03.2020, i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali;
– Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico- chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
– È consentita l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incendi.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Rimangono in vigore le disposizioni previste dal Dpcm dell’11.03.2020 e dalla circolare del Ministero della Sanità del 20.03.2020
– Sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto del 11.03.2020, purchè sia consentito l’accesso contingentato all’interno degli stessi nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt;
– Aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie e le parafarmacie;
– Sospesi ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie. E’ consentita la sola consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie;
– Sospesa la somministrazione bevande e alimenti negli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale;
– Sospesi parrucchieri, barbieri ed estetisti;
– Aperti lavanderie, servizi di pompe funebri e attività connesse;
– Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
– Garantite le attività zootecniche di trasformazione agro-alimentare e agricole;

SPOSTAMENTI DELLE PERSONE
Ai sensi dell’ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020, del Dpcm del 22.03.2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 22.03.2020
– È’ vietato per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative (solo per le attività ancora in essere come da allegato n. 1 del dpcm del 22.03.2020 e dell’11.03.2020), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
– Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
– È’ vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali (solo per le attività ancora in essere come da allegato n. 1 del dpcm del 22.03.2020 e dell’11.03.2020) ovvero per gravi motivi di salute.
La violazione di tale misura comporta l’obbligo per il trasgressore dell’osservanza di isolamento fiduciario pari a 14 giorni, con divieto di contatti sociali, viaggi o spostamenti.
– È vietato allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi di:comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali (solo per le attività ancora in essere come da allegato n. 1 del dpcm del 22.03.2020 e dell’11.03.2020), ivi compreso il transito e il trasporto di merci; situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione, gravi motivi di salute
– È vietato nei giorni festivi e prefestivi e nei giorni immediatamente precedenti e seguenti a spostamenti verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
– È vietato l’ accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici
– È vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. L’attività motoria è consentita solo individualmente nei pressi della propria abitazione
– È sempre necessario munirsi di autocertificazione per gli spostamenti.

Inoltre, si ricorda che:
tutti i soggetti che rientrano nel Comune di Tito fino al 3 aprile, provenienti da qualsiasi regione d’Italia o Paese estero, e vi soggiornino anche temporaneamente, dovranno comunicare tale circostanza al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, oppure al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta:

Dott. Caronna 0971.794054
Dott Conte 0971.794836
Dott. Scavone 0971.794611
Dott.ssa Petrone 0971.798762
Dott. Iannuzzi 0971.798562
Dott. La Torre 0971.798562
Dott. Adinolfi 347.3023280
Dott. Cancro 333.1864691
Dopo averlo comunicato al proprio medico è necessario autocensirsi inviando un’email con i propri dati anagrafici e contatti telefonici a autocensimento@comune.tito.pz.it o contattando la Polizia Locale al numero telefonico 0971.796236.
I soggetti coinvolti dovranno osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni.