Con Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 21 del 3 maggio 2020 sono state introdotte ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Tali misure sono valide dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020:
1. Divieto di assembramento di più di due persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. Consentita per una volta al giorno e per non più di due componenti del nucleo familiare, l’uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, terreni agricoli, orti e vigneti per trattamenti fitosanitari. Detti spostamenti sono consentiti all’interno del territorio provinciale;
3. Consentite, nel proprio comune di residenza, domicilio, o abitazione ovvero entro i comuni confinanti, le attività anche amatoriali svolte in forma individuale di abbattimento selettivo della specie cinghiale, la raccolta di prodotti selvatici quali funghi, tartufi e asparagi, di servizio nelle aree forestali (inventari, servizi per la gestione delle aree forestali, valutazione degli alberi da abbattere, taglio e recupero legname, attività di prevenzione e lotta antincendio, monitoraggio faunistico in forma singola);
4. Consentita l’attività di pesca sportiva e dilettantistica, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 mt per l’attività sportiva e di almeno 1 mt per le altre attività;
5. Obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della Pubblica Amministrazione, alle strutture sanitarie e socio- sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
6. Sono consentiti, nell’ambito del territorio regionale, gli spostamenti verso le seconde case di proprietà utilizzate per vacanza, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione o sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e della conservazione dei beni in essere;
7. È consentita l’attività di cura, pulizia e igienizzazione degli animali domestici.
Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 21 del 3 maggio 2020