Ordinanza di Estumulazione 2020

Ordinanza sindacale in materia di operazioni di estumulazione ordinaria presso il cimitero Comunale relativamente ai loculi la cui concessione andrà in scadenza entro la data del 31/12/2020

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
VISTA la Legge Regionale 31/05/2016 n. 11 e ss.mm.ii. recante: “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione” ed in particolare l’art. 41 che così recita: “1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. 2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati. 3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’Azienda sanitaria.”
VISTO l’art.45 del Regolamento di Polizia Mortuaria e delle attività funebri approvato con delibera di C.C. n.19 del 02/07/2010;
PRESO ATTO che si rende necessario effettuare le operazioni di estumulazione ordinaria relativamente ai loculi la cui concessione andrà in scadenza entro la data del 31/12/2020;
VISTO il contratto di affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, in cui si prevede che nella gestione dei servizi cimiteriali affidati sono ricomprese le attività di estumulazione;
VISTO l’art.3 e 4 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 (Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari);
RICHIAMATE le circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 e n.10 del 31/07/1998;
RICHIAMATI gli art. n.50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

  1. che venga attivata, dopo la decorrenza del periodo di pubblicazione della presente, previa comunicazione ai familiari individuati o pubblicazione all’albo Pretorio del Comune e sul sito internet per quelli sconosciuti, l’estumulazione ordinaria delle salme poste nei loculi del cimitero comunale, le cui concessioni andranno in scadenza entro la data del 31/12/2020, come da allegato elenco, che forma parte integrale e sostanziale della presente ordinanza, dando atto che tutte le operazioni saranno condotte dalla società affidataria della gestione dei Servizi Cimiteriali la quale dovrà adottare, nell’esecuzione delle operazioni, tutte le misure di igiene, di riservatezza e sicurezza che la legge e il caso richiedono ed ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai visitatori del Cimitero ed ai parenti dei defunti che intendessero presenziare, nel rispetto delle salme estumulate;
  2. che le operazioni di estumulazione siano eseguite negli orari di apertura del cimitero comunale, salvo diverse esigenze di servizio, anche in assenza dei congiunti;
  3. che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione;
  4. che l’accesso a dette aree sia consentito solo ai parenti delle salme da estumulare che dovranno comunque rimanere a distanza idonea per non interferire con le operazioni e per garantire tutte le norme di igiene e sicurezza necessarie ed opportune;
  5. che da parte del gestore del cimitero sia redatto apposito verbale, indicando i nominativi e le indicazioni del ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);
  6. di individuare percorsi dedicati ed esclusivi per lo spostamento delle casse dal luogo di estumulazione al luogo di inumazione speciale dei resti mortali non mineralizzati [c.d. “inconsunti”]. Durante lo spostamento sarà cura degli operatori cimiteriali trasportare il feretro coperto e non a vista;
  7. alla ditta incaricata delle operazioni di estumulazione e, se del caso, della successiva inumazione speciale dei corpi non completamente mineralizzati, di attenersi alle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro del D.Lgs. 81/2000 e ss.mm.ii. e delle restanti normative in materia;
  8. che, a cura della ditta incaricata delle operazioni di estumulazione, sia assicurata la presenza costante del responsabile delle operazioni di estumulazione, espressamente individuato ed in possesso degli opportuni requisiti, e che sia redatto apposito verbale riguardo il nominativo delle salme e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta).
  9. che venga data notizia dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni mediante avviso affisso nella bacheca dell’ufficio del cimitero;

INVITA

I familiari di tutti i defunti di cui all’allegato elenco, a prendere contatti, preferibilmente telefonici data l’emergenza sanitaria in atto, con l’ufficio Demografico del Comune per disporre sulla destinazione dei resti ossei o mortali dei defunti e per comunicare la volontà di ritirare le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture dei propri cari, da concordare successivamente con l’incaricato cimiteriale. Nel caso non venga segnalato tale interesse, gli oggetti rimarranno nella disponibilità del Comune.

INFORMA

  1. nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi, nel rispetto della volontà dei congiunti, potranno:
    essere inumati in campo comune ove permanere per il periodo prescritto dalle norme in vigore, a fronte del pagamento delle tariffe previste;
    essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto come individuati dalla legge n.130/2001. In tale caso saranno a carico dei familiari tutte le spese inerenti e conseguenti la cremazione;
  2. in caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le cassette di zinco contenenti le ossa/ceneri del defunto potranno essere tumulate nel cimitero Comunale di Tito nei seguenti modi:
    – in cellette ossario da acquisire in concessione o già in concessione;
    – all’interno dei loculi/tombe/cappelle già in concessione ad altri congiunti, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
  3. le spese per l’eventuale concessione di cellette ossario, per l’acquisto di cassette di zinco, per le operazioni di chiusura o di inserimento dei resti mortali in altre tombe o loculi saranno a carico dei richiedenti;
  4. in mancanza di indicazioni o espressioni di volontà in forma scritta da parte dei parenti, il Comune ritiene configurato il disinteresse e i resti ossei sono destinati alla successiva deposizione nell’ossario comune, oppure, in caso di incompleta mineralizzazione, i resti inconsunti siano inumati nel campo di decomposizione in attesa del completamento della mineralizzazione, ragione per cui, la Società gestrice dei servizi cimiteriali provvederà d’ufficio anche in assenza dei familiari interessati;
  5. gli elementi funerari della tomba, realizzati in qualsiasi materiale comprendenti la parte “copriloculo”, gli eventuali arredi funerari (quali lanterne votive, vasi portafiori, targhe commemorative, ecc.) vengano rimossi a cura dei familiari o aventi tutela del defunto, prima dell’inizio delle operazioni di estumulazione. Nel caso di mancato intervento, tali elementi ed arredi saranno rimossi dagli operatori cimiteriali e ridotti in maceria per raccoglierli per differenti categorie di rifiuto (inerti, maceria, acciaio, alluminio, rame, ecc.) per il loro indirizzo verso l’idoneo smaltimento da comprovare con idonea documentazione e/o formulari. Gli oggetti di valore ritrovati nella distinta fossa di sepoltura, saranno raccolti in idoneo contenitore e consegnati al familiare con regolare verbale di consegna. In assenza di familiari saranno consegnati all’Ufficiale di Stato Civile che effettuerà le pubblicazioni di rito per trenta giorni, trascorsi i quali le acquisirà al patrimonio dell’Ente;
  6. l’Ufficio Demografico resta a disposizione per fornire informazioni dettagliate in merito alle procedure e ai costi.

DISPONE

  1. Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente, negli spazi istituzionali locali, sul sito web del Comune ed affissa all’ingresso del Cimitero per 60 giorni;
  2. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
    all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria n. 2 di Potenza per conoscenza;
    alla società affidataria della gestione dei Servizi Cimiteriali che ha l’onere dell’esecuzione della presente ordinanza che costituisce anche AUTORIZZAZIONE
  3. all’estumulazione e dovrà attenersi alle disposizioni che a tale fine verranno impartite dall’Ufficio di Igiene Pubblica dell’Azienda U.S.L. n.2 e dall’Ufficio Tecnico Comunale;
    al settore tecnico del Comune di Tito che sovrintenderà alle operazioni di propria competenza;
    alla Polizia locale per i seguiti di competenza;
  4. Che copia della presente venga portata a conoscenza degli eredi dei defunti regolarmente individuati;

RENDE NOTO

Che a norma dell’art.3, comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

TITO 29.10.2020

Visto: Il responsabile del servizio demografico
Gaetana BUONANSEGNA

IL SINDACO
Graziano SCAVONE