Si avvisa la popolazione che all’Articolo 104, Comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27, relativo al periodo di validità dei documenti d’identità, le parole: “30 aprile 2021” sono state sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.
Si precisa quindi che tutte le carte d’identità scadute o in scadenza successivamente all’entrata in vigore del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 sono prorogate fino al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.