Ai sensi dell’art. 12 D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito in legge n. 191 del 18.05.1978, Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
Il modulo può essere inoltrato via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tito in via Municipio 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore.12.30, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Ospitalità o affitto di immobili a cittadini stranieri o apolidi
Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
MODULO DI DICHIARAZIONE DI OSPITALITA DI CITTADINI STRANIERI O APOLIDI
Il modulo può essere inoltrato via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tito in via Municipio 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore.12.30, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.