Bonus Facciate 2020

Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall’imposta lorda (“bonus facciate”), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Per avere diritto al bonus facciate, pertanto, è necessario che “gli edifici siano ubicati nelle zone A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”.
Ai sensi della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico DSG N° 00260/2021 del 16/04/2021, allegata, la corrispondenza tra le zone omogenee definite ai sensi del D.M. 1444/68 e le componenti territoriali del vigente Regolamento Urbanistico è la seguente:

ZONA A – Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

  • Ambito Urbano TITO
  • Zona TAA (Tessuto consolidato di valore Ambientale e Architettonico)
  • Zona TSA (Tessuto consolidato di valore Storico e Ambientale)

ZONA B – Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

  • Ambito Urbano TITO
  • Zona TAA (Tessuto consolidato di valore Ambientale e Architettonico)
  • Zona TSA (Tessuto consolidato di valore Storico e Ambientale)
  • Zona TC (Tessuto Consolidato di recente formazione)
  • Zona TC-CD (Tessuto Consolidato)
  • Ambito Urbano TITO Scalo
  • Zona TSA- BB (Tessuto Storico Ambientale
  • Zona TC – B3 (Tessuto Consolidato)
  • Zona TCA- BA (Tessuto Consolidato Piano d’Ambito)
  • Zona TM – B4 (Tessuto ai Margini dell’Abitato)